Università degli Studi di Napoli Federico II
Biblioteca di Area Ingegneria
Ferdinando Gasparini


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Università Federico II
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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI AREA INGEGNERIA “F. GASPARINI”  

 

Art. 1 – Finalità

  1. La Biblioteca di Area Ingegneria, istituita con DG/2013/216 del 14.02.2013, d’ora in poi denominata Biblioteca, acquisisce e gestisce i beni librari e documentari nel settore di pertinenza scientifica dei seguenti Dipartimenti : Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale; Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale; Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione; Dipartimento di Ingegneria Industriale; Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura  al fine di erogare servizi per la didattica e la ricerca in applicazione delle norme contenute nel Regolamento del Sistema Bibliotecario e del Centro di Ateneo per le Biblioteche, di seguito denominato Regolamento SBA, emanato il 14 febbraio 2013 con D.R. 2013/569 del 14.02.2013 cui si fa riferimento per quanto non specificato.

Art. 2 - Utenti

  1. Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento SBA, la Biblioteca, pur garantendo la disponibilità delle proprie raccolte a quanti ad esse interessate, dà la priorità alle diverse categorie di utenti interni (di area, di altre aree), rispetto alle quali possono essere differenziate modalità di accesso e di erogazione e fruizione dei servizi.

  2. Sono utenti interni di area:

    • il personale afferente ai dipartimenti che, ai sensi dell’art. 15, c. 2 del Regolamento SBA, hanno indicato la Biblioteca come propria Biblioteca di riferimento, compreso chiunque svolga, anche a titolo temporaneo, attività didattica o di ricerca;
    • gli studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea di un dipartimento che ha indicato la Biblioteca come propria Biblioteca di riferimento;
    • i dottorandi di ricerca la cui sede di dottorato sia in un dipartimento che ha indicato la Biblioteca come propria Biblioteca di riferimento, compresi quelli la cui sede di dottorato sia in altra sede universitaria, consorziata con l’Ateneo fridericiano.
    • personale, studenti, dottorandi di area ingegneria che hanno un rapporto diretto e ufficiale di dipendenza o di studio con uno degli Enti firmatari della Convenzione interuniversitaria SHARE per l’integrazione di servizi bibliotecari e documentari.
      La Convenzione è sottoscritta con:
      -Università degli Studi della Basilicata
      -Università degli Studi di Napoli L’Orientale
      -Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
      -Università degli Studi di Napoli Parthenope
      -Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
      -Università del Salento
      -Università degli Studi di Salerno
      -Università degli Studi del Sannio di Benevento

    3. Sono utenti interni di altre aree:

    • il personale afferente ai dipartimenti che, ai sensi dell’art. 15, c. 2 del Regolamento SBA, non hanno indicato la Biblioteca come propria Biblioteca di riferimento, compreso chiunque svolga, anche a titolo temporaneo, attività didattica o di ricerca;
    • gli studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea di un dipartimento che non ha indicato la Biblioteca come propria Biblioteca di riferimento;
    • i dottorandi di ricerca la cui sede di dottorato sia in un dipartimento che non ha indicato la Biblioteca come propria Biblioteca di riferimento, compresi quelli la cui sede di dottorato sia in altra sede universitaria, consorziata con l’Ateneo fridericiano;
    • il personale tecnico-amministrativo e dirigenziale dell’Ateneo non afferente ad alcun dipartimento.
    • personale, studenti, dottorandi non di area ingegneria che hanno un rapporto diretto e ufficiale di dipendenza o di studio con uno degli Enti firmatari della Convenzione interuniversitaria (SHARE) per l’integrazione di servizi bibliotecari e documentari.
      La Convenzione è sottoscritta con:
      -Università degli Studi della Basilicata
      -Università degli Studi di Napoli L’Orientale
      -Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
      -Università degli Studi di Napoli Parthenope
      -Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
      -Università del Salento
      -Università degli Studi di Salerno
      -Università degli Studi del Sannio di Benevento

    4. Sono utenti esterni:

    • gli studenti, il personale docente e tecnico-amministrativo che afferiscono ad istituzioni scientifiche e culturali con cui l’Università di Napoli Federico II ha stipulato apposite convenzioni o protocolli d’intesa;
    • tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, chiedono di essere accreditati come utenti e presentano motivata richiesta di autorizzazione, che è sottoposta all’approvazione del direttore. Qualora la domanda venga accolta, il direttore dispone il periodo di tempo per il quale l’utente può usufruire dei servizi. Il direttore stabilisce altresì a quali servizi può accedere l’utente.

    5. La Biblioteca può rilasciare agli utenti una tessera per l’accesso ai servizi.

Art. 3 - Organi

  1. Sono organi delle Biblioteche:
    • il Direttore;
    • la Commissione di Biblioteca.

Art. 4 - Il direttore di Biblioteca e suoi compiti

  1. Il direttore è un’unità di personale tecnico-amministrativo inquadrata nell’area delle Biblioteche e nella categoria EP o D ed è nominata dal Direttore Generale dell’Università, acquisito il parere del Presidente del CAB.
  2. Il direttore svolge i seguenti compiti:
    • in attuazione delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato Direttivo del CAB, promuove e controlla l’attività di programmazione, sia di contenuti che di struttura, e in particolare cura il più ampio arricchimento e relativo aggiornamento del materiale per tutte le aree disciplinari di competenza della Biblioteca, secondo il piano approvato dalla Commissione di Biblioteca;
    • sovrintende, con responsabilità amministrativa, all’attività della Biblioteca, alla gestione del patrimonio e delle risorse economiche assegnate, alla gestione del personale e all’organizzazione dei servizi;
    • rappresenta la Biblioteca nei rapporti con le altre Strutture e gli Organi dell’Ateneo;
    • predispone la relazione annuale sull’attività svolta da trasmettere al CAB e alla Commissione di Biblioteca;
    • presenta al Comitato Direttivo del CAB le richieste di personale e di finanziamenti;
    • propone alla Commissione di Biblioteca le sanzioni a carico degli utenti della Biblioteca che si rendano responsabili di gravi violazioni al Regolamento di funzionamento della Biblioteca.

Art. 5 – La Commissione di Biblioteca

  1. La Commissione di Biblioteca è composta da:
    • fino a un massimo di 9 rappresentanti del personale docente e ricercatore, designati dai Dipartimenti che hanno indicato la Biblioteca come propria Biblioteca di riferimento, secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero degli afferenti ai Dipartimenti;
    • il direttore della Biblioteca;
    • un rappresentante del personale tecnico amministrativo in servizio presso la Biblioteca, eletto a maggioranza semplice e a scrutinio segreto dall’assemblea del personale indetta 10 giorni prima dal direttore della Biblioteca.
  2. La composizione della Commissione di Biblioteca, i cui componenti durano in carica tre anni e sono rinominabili una volta sola, è ratificata con delibera del Comitato Direttivo del CAB.
  3. La Commissione, convocata per la prima volta dal direttore della Biblioteca, elegge al suo interno il Presidente e approva il proprio Regolamento.
  4. In accordo con le linee guida stabilite dal Sistema Bibliotecario, la Commissione:
    • fissa i criteri generali per l’uso dei fondi assegnati dal CAB, delle attrezzature e dei locali;
    • approva il piano di sviluppo delle collezioni;
    • approva il Regolamento di funzionamento della Biblioteca, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento-Quadro, di cui all’art. 14 del Regolamento SBA, e la Carta dei servizi;
    • avanza proposte di sviluppo sulle attività della Biblioteca;
    • delibera sulla accettazione di eventuali donazioni, o assegnazioni di materiale bibliografico, che superino il limite dei 100 volumi;
    • delibera sulle proposte di discarico inventariale;
    • approva le richieste di finanziamento e di personale al Comitato Direttivo del CAB;
    • approva il piano annuale delle attività e esprime parere sulla relazione relativa ai risultati conseguiti;
    • approva le proposte di contratti, convenzioni e collaborazioni con Enti pubblici e privati presentate dal direttore della Biblioteca o da propri membri, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali della Biblioteca;
    • su proposta del direttore della Biblioteca, approva le sanzioni a carico degli utenti della Biblioteca che si rendano responsabili di gravi violazioni al Regolamento di funzionamento della Biblioteca.

Art. 6 - Servizi

  1. Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento SBA, la Biblioteca, svolge le seguenti attività e fornisce i seguenti servizi:
    • acquisizione, inventariazione e catalogazione descrittiva e semantica di tutto il materiale bibliografico-documentale acquisito, utilizzando i sistemi automatizzati di Ateneo;
    • apertura agli utenti, con un orario reso pubblico, di almeno 35 ore settimanali;
    • consultazione e lettura del materiale librario e documentale posseduto;
    • prestito del materiale consentito;
    • prestito interbibliotecario e document delivery;
    • riproduzione di documenti a disposizione dell’utenza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei diritti d’autore;
    • assistenza nel recupero dell’informazione;
    • postazioni per l’accesso alle risorse elettroniche dell’Ateneo;
  2. Tutti i servizi sono prestati in fasce orarie e quantità di tempo idonee a soddisfare le richieste degli utenti. In particolare i servizi indicati ai punti da c) a g).

Art. 7 - Accesso e consultazione in sede

  1. L’accesso alla Biblioteca è consentito agli utenti previsti all’art. 2 del presente Regolamento.
  2. La Biblioteca consente l’accesso con libri propri o altro materiale documentario.
  3. Laddove i posti a sedere non fossero sufficienti a garantire le esigenze di tutti gli utenti, il direttore della Biblioteca ha la facoltà di riservare agli utenti interni di area fino al 90% dei posti disponibili.
  4. Tutte le risorse che costituiscono il patrimonio bibliografico e documentale edito, indipendentemente dal loro supporto, sono accessibili alla consultazione, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto di autore e tutela della privacy. La consultazione di alcuni documenti può essere regolata da contratti specifici e pertanto essere limitata agli utenti interni.
  5. I libri custoditi negli armadi (la cui collocazione contiene "AR"), i periodici collocati nel deposito (anteriori all'ultimo decennio) o in corso (collocati in Ufficio) e particolari risorse elettroniche sono consultabili dalle ore 9.00 alle 13.00

Art. 8 – Prestito

  1. Il prestito viene effettuato esclusivamente con le procedure automatizzate adottate dallo SBA.
  2. Il prestito è personale e non cedibile; agli utenti può essere chiesto di esibire il certificato di iscrizione, la carta di identità o un documento equipollente.
  3. Sono ammessi di diritto al prestito tutti gli utenti interni di area e gli utenti interni di altre aree, nonché, se autorizzati dal direttore della Biblioteca, gli utenti esterni.
  4. Gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse.
  5. Il beneficiario è responsabile dell’integrità dell’opera ricevuta e della sua restituzione entro i termini di scadenza.
  6. All’atto della restituzione del prestito, l’utente può richiedere una ricevuta che attesti l’avvenuta restituzione.
  7. L’utente è tenuto a comunicare tempestivamente cambiamenti di indirizzo, telefono e posta elettronica.
  8. Il numero massimo di volumi prestabili è di due unità.
  9. La durata di un prestito è fissata in 15 giorni, al termine dei quali il materiale deve essere restituito; se non vi sono richieste da parte di altri utenti, il prestito può essere rinnovato, prima della scadenza, per la durata di ulteriori 15 giorni. All’atto della richiesta di rinnovo l’utente deve esibire il libro.
  10. Il direttore della Biblioteca, per esigenze della biblioteca stessa, si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la restituzione dei prestiti.

Art. 9 - Materiali esclusi dal prestito

1. Sono esclusi dal prestito, salvo disposizioni del direttore:

    • materiale non ancora inventariato o catalogato;
    • opere di consultazione e di uso frequente: enciclopedie, dizionari, vocabolari, codici, repertori, bibliografie;
    • materiale manoscritto a stampa e antico, raro e di particolare pregio storico-artistico e autografato;
    • tesi di laurea;
    • microfilm, microfiches;
    • opere ricevute in prestito interbibliotecario per le quali sia richiesto dall’istituzione prestante l’obbligo della lettura in sede;
    • materiale per il quale il donatore o il testatore abbia espressamente vietato il prestito;
    • opere a fogli mobili;
    • periodici;
    • libri in precario stato di conservazione;
    • opere ad uso interno per i servizi di biblioteca;
    • documenti su supporto elettronico:
    • tutti quelli che, pur non rientrando nei punti precedenti, non risultino prestabili nel catalogo di Ateneo.

Art. 10 - Obblighi e sanzioni relativi al prestito
 
La Biblioteca provvede a verificare periodicamente l’avvenuta restituzione nei tempi previsti dei documenti dati in prestito.

  1. La mancata restituzione dei documenti ricevuti in prestito, entro il limite di scadenza stabilito, comporta la sospensione dai servizi della Biblioteca in misura proporzionale al periodo di ritardo.
  2. In caso di mancata restituzione di un documento ricevuto in prestito, trascorsi 5 giorni dal terzo e ultimo sollecito, il direttore della Biblioteca procederà alla segnalazione dell’inadempiente, per appropriazione indebita, agli organismi disciplinari istituzionali.
  3. L’utente che riceve un’opera in prestito deve controllarne l’integrità e lo stato di conservazione e far presente immediatamente al personale addetto, a proprio discarico, le mancanze e i guasti in essa eventualmente riscontrati.
  4. L’utente che, avendo ricevuto un’opera in prestito, la restituisca danneggiata o la smarrisca, è tenuto a rifondere il danno acquistando un nuovo esemplare oppure, qualora esso non sia più in commercio, acquistando materiale bibliografico di pari valore sulla base dell’indicazione della Biblioteca. L’utente rimarrà sospeso dal prestito fino al risarcimento.
  5. Su richiesta dell’utente, il direttore della Biblioteca è tenuto a rilasciare una certificazione, finalizzata all’ammissione all’esame finale, che attesti l’avvenuta restituzione di tutti i materiali librari e documentali presi in prestito presso le biblioteche, rilevabile dal programma di gestione; contestualmente l’utente verrà escluso dalla procedura di prestito.

Art. 11 – Prestito interbibliotecario

  1. Sono ammessi ad usufruire del servizio di prestito interbibliotecario gli utenti interni di area che non abbiano una biblioteca dipartimentale di riferimento.
  2. Gli utenti possono richiedere tramite il servizio di prestito interbibliotecario, a biblioteche la cui sede è al di fuori della provincia di Napoli, documenti non posseduti dalla Biblioteca o dalle altre Biblioteche dell’Ateneo.
  3. I documenti ricevuti per prestito interbibliotecario possono essere consultati esclusivamente presso la Biblioteca.
  4. Le biblioteche la cui sede è al di fuori della provincia di possono richiedere per i propri utenti documenti posseduti dalla Biblioteca.
  5. II servizio è soggetto al rimborso anticipato delle spese vive che la Biblioteca sosterrà.

 Art. 12 – Fornitura copie di documenti

  1. Sono ammessi ad usufruire del servizio di fornitura di copia di documenti gli utenti interni di area.
  2. Gli utenti possono richiedere a biblioteche la cui sede è al di fuori della provincia di Napoli, copie di articoli di periodici non posseduti dalla Biblioteca o dalle altre Biblioteche dell’Ateneo.
  3. Le biblioteche la cui sede è al di fuori della provincia di Napoli possono richiedere per i propri utenti documenti posseduti dalla Biblioteca.
  4. La Biblioteca effettua il servizio esclusivamente con altre Biblioteche/Enti/Istituzioni che si impegnino a un regime di reciprocità gratuita.

Art. 13 – Riproduzioni

  1. Le fotocopie e le riproduzioni effettuate con altri mezzi tecnici per uso personale di articoli o brani di opere sono permesse nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (L. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni).
  2. Sono esclusi dalla fotocopiatura i fondi storici, i materiali con data di pubblicazione anteriore al 1900 e i materiali di pregio, in precarie condizioni di conservazione o comunque suscettibili di essere danneggiati. Questi materiali possono essere riprodotti solo fotograficamente.
  3. Per le riproduzioni fotografiche e filmografiche, o effettuate con altri mezzi tecnici, di beni culturali posseduti dalle biblioteche è necessario inoltrare richiesta di autorizzazione al direttore della Biblioteca. Le stesse regole valgono per le riprese e le riproduzioni di ambienti che ospitano le biblioteche.
  4. I costi delle riproduzioni sono a carico dell’utente.

Art. 14 - Informazione bibliografica e assistenza alla ricerca

  1. La Biblioteca assiste i propri utenti nella ricerca bibliografica e nella localizzazione delle risorse informative.
  2. Con il servizio di assistenza alla ricerca (reference) la Biblioteca garantisce assistenza personalizzata ai progetti di ricerca degli utenti, offrendo un supporto strategico al recupero e alla valutazione di risorse rilevanti per la specifica ricerca.
  3. La Biblioteca può organizzare corsi per l’apprendimento dell’uso degli strumenti e delle tecniche di ricerca bibliografica e per la conoscenza delle fonti informative e bibliografiche ad accesso remoto.

Art. 15 – Accesso a Internet

  1. La Biblioteca riconosce l’utilità dell’informazione elettronica per il soddisfacimento delle esigenze informative ed educative della comunità accademica.
  2. La Biblioteca offre ai propri utenti l’accesso con priorità al catalogo di Ateneo, a banche dati e periodici elettronici, nonché a Internet come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali. Internet in biblioteca è da intendersi, dunque, prioritariamente come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione.
  3. La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite. La Biblioteca non è responsabile per i contenuti offerti.
  4. Il personale della Biblioteca garantisce l’assistenza di base agli utenti, compatibilmente con le altre esigenze di servizio.

Art. 16 – Obblighi e sanzioni per l’accesso a Internet

  1. Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente.
  2. L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto del servizio Internet. La Biblioteca si riserva di denunciare l’utente alle autorità competenti per le attività illecite o illegali dallo stesso eventualmente compiute. L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni.
  3. L’utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso.
  4. È vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri utenti.
  5. È vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware dei computer della Biblioteca.
  6. Non sono consentiti il caricamento di file in rete (upload), l’instant messaging e chat (IRC), le telefonate virtuali.
  7. Gli obblighi previsti dai punti 1-4 del presente articolo si applicano anche agli utenti che si collegano ad Internet con propri personal computer portatili.
  8. La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare rispettivamente:
    • interruzione della sessione;
    • sospensione o esclusione dall’accesso al servizio;
    • denuncia.

Art 17 - Proposte di acquisto

  1. Gli utenti possono proporre l’acquisto di materiale bibliografico.
  2. I suggerimenti saranno accolti compatibilmente con la disponibilità in bilancio ed in base ai criteri di sviluppo delle collezioni stabiliti dal Direttore.

Art 18 - Obblighi del personale

  1. È fatto obbligo al personale di rendersi reperibile e facilmente riconoscibile dagli utenti in orario di servizio.
  2. Il personale è obbligato ad intervenire direttamente o su segnalazione degli utenti al fine di far rispettare le norme previste dal presente Regolamento, prendendo, di concerto con la Direzione della Biblioteca, le opportune misure.
  3. Il personale si impegna a rispettare il diritto alla privacy degli utenti: tutti i dati personali degli utenti saranno esclusivamente gestiti per fini interni della biblioteca nell'ambito della procedura per la quale sono stati rilasciati; la Biblioteca garantisce altresì ad ogni utente l’accesso alle informazioni che lo riguardano, ed in particolare a quelle relative allo stato dei prestiti in corso.

Art 19 - Obblighi degli utenti

  1. Ogni utente che usufruisce dei servizi della Biblioteca deve osservare le norme di buona educazione e corretto comportamento nei confronti del personale e degli altri utenti.
    In particolare si chiede il rispetto delle regole di convivenza che si addicono alla frequenza di un luogo di studio, per cui gli utenti sono tenuti a:
    • mantenere un comportamento adeguato e rispettoso silenzio;
    • non assentarsi dalla Biblioteca tenendo occupato il posto di lettura per più di 30 minuti;
    • non occupare più di un posto a sedere;
    • non utilizzare gli strumenti informatici per fini diversi dalla consultazione bibliografica;
    • non danneggiare arredi e suppellettili;
    • non studiare in gruppo;
    • non usare i telefoni cellulari;
    • non fumare (il divieto comprende le sigarette elettroniche);
    • non introdurre cibi o bevande;
    • non danneggiare con sottolineature o segni il materiale documentario della biblioteca.

Art 20 - Sanzioni

  1. Gli utenti inadempienti, specialmente qualora contravvengano ripetutamente ai loro obblighi verso la Biblioteca o alle norme del presente Regolamento, potranno essere esclusi temporaneamente o definitivamente dalla Biblioteca, fatta salva ogni responsabilità civile o penale.
  2. In particolare, chi si renda colpevole di sottrazioni di materiale che risulta essere patrimonio della Biblioteca sarà escluso dalla stessa per sempre e deferito all'autorità giudiziaria.
  3. In caso di reiterato comportamento non conforme alle norme su esposte, il Direttore della Biblioteca è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organismi disciplinari istituzionali. 

Art 21 – Carta dei servizi e reclami

  1. La Biblioteca con la Carta della qualità dei servizi fissa principi e regole nel rapporto con gli utenti che usufruiscono dei suoi servizi.
  2. La Carta è uno strumento di comunicazione e di informazione che permette agli utenti di conoscere i servizi offerti, di verificare gli impegni assunti, di esprimere le proprie valutazioni.
  3. Gli utenti hanno il diritto di reclamare per l'inosservanza degli impegni assunti dalla Biblioteca nella Carta.
  4. Il reclamo va inoltrato al Direttore della Biblioteca e deve contenere generalità, indirizzo e reperibilità, può essere presentato verbalmente, per iscritto o spedito per fax o posta elettronica (reclami orali o telefonici dovranno essere confermati per iscritto). Non saranno presi in considerazione reclami anonimi. Al reclamo sarà data motivata risposta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i quindici giorni. Contemporaneamente saranno avviate le procedure per eliminare le cause accertate degli eventuali disservizi.

Napoli, 23 giugno 2022

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Webmaster Domenico Cioffi pagina creata il 02/01/2006